Qual'è il trattamento economico spettante al lavoratore assente per infortunio sul lavoro?
Con riferimento al tema in oggetto, si precisa che come si evince dalla formulazione letterale dell’art. 38, comma 2, del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, letta in combinato disposto con il comma 1 dello stesso articolo, nel periodo complessivo, ossia pari a 36 mesi, di possibile conservazione del posto, il lavoratore assente per infortunio (come nel precedente quadro regolativo contrattuale) ha diritto all’intera retribuzione cui all' art. 36, comma 10, lettera a), comprensiva del trattamento accessorio ivi previsto, come determinato nella tabella 1) allegata al CCNL del 6/07/1995.
CCNL Funzioni Locali. Rompiamo la gabbia. Alle prossime elezioni RSU costruiamo insieme una vera alternativa sindacale.
Nel dicembre 2021 sono iniziate le trattative per il nuovo CCNL Funzioni Locali.
CGIL-CISL-UIL-Confsal nel silenzio più assoluto stanno contrattando il nostro futuro con Aran senza che i lavoratori abbiano possibilità di accedere alle proposte che si stanno facendo in quella sede, continuando a depotenziare così ulteriormente le RSU elette democraticamente. Al riguardo si ricorda che già con l’art. 6 del CCNL del 21.5.2018 la RSU è stata volutamente esclusa dall’Organismo paritetico per l’innovazione, attribuendo la competenza soltanto alle OO.SS. maggiormente rappresentativi anche negli enti dove non hanno componenti nella RSU.
Sul CCNL Funzioni Locali si ritiene che
il contratto debba segnare un miglioramento delle condizioni economiche e normative, contribuendo a superare quelle politiche di tagli e disinvestimento i cui drammatici effetti sono emersi proprio con l’esplosione dell’emergenza sanitaria ancora in corso.
Le risorse sinora stanziate sono insufficienti, anche in relazione ai costi che deriveranno dall’applicazione di un nuovo ordinamento professionale e dalla stabilizzazione dell’elemento perequativo.
Chiediamo
1) maggiori risorse anche attraverso la restituzione ai lavoratori di parte dei risparmi realizzati dalle Amministrazioni in conseguenza dell’applicazione del lavoro agile, a risarcimento dei costi diretti e indiretti che hanno dovuto sostenere.
2) un aumento salariale di 300 euro mensili ed il superamento del gap salariale sempre sfavorevole per le donne, presenti in gran numero nella pubblica amministrazione, compresi gli Enti Locali.
Occorre lanciare una grande campagna che abbia come obbiettivo: stesso lavoro, stesso salario.
3) piano straordinario di assunzioni che colmi il vuoto di personale prodotto da anni di scellerate politiche di mancato turn-over e preveda il necessario ricambio generazionale.
4) intervenire su quel quadro normativo (tassa sulla malattia, sottrazione alla contrattazione di materie quali organizzazione del lavoro, orario di lavoro, mobilità, formazione, individuazione dei profili professionali) che ha progressivamente abbassato le tutele, condizionandole a scelte discrezionali della dirigenza.
Restituire dignità e diritti a tutti i lavoratori vuol dire anche rimettere al centro e valorizzare il lavoro pubblico, difendere il welfare pubblico ed i servizi ai cittadini: questo è lo spirito che anima la piattaforma contrattuale per il rinnovo del CCNL Funzioni Locali.
Il 5-6-7- aprile 2022 ci saranno le elezioni per il rinnovo di tutte le RSU.
Le disposizioni contenute nella nuova Sezione dedicata alla Polizia Locale possono essere estese anche al personale, cui vengono attribuite funzioni di vigilanza, non inquadrati nei ruoli della Polizia Locale?
Con riferimento al quesito posto si chiarisce che, come indicato all’art. 56 bis del CCNL del comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, il Titolo VI, rubricato “Sezione per la Polizia Locale” del citato contratto si applica esclusivamente al personale della “polizia locale”, inteso in senso stretto del termine. Si ritiene, pertanto, che l’identificazione del suddetto personale sia da rinvenire nella legge quadro sulla Polizia Locale di cui alla L. 65/1986 e ss.mm.ii. Lo stesso articolo 56 sexies dedicato all’”Indennità di Funzione”, nel comma 1, rinvia per graduazione ai “compiti di responsabilità connessi al grado”.
I permessi di studio possono essere fruiti anche durante il periodo di prova?
In merito al quesito in oggetto è opinione della scrivente Agenzia che la disciplina prevista dall’art. 45 del CCNL del 21 maggio 2018, in materia di diritto allo studio, trovi applicazione anche nei confronti del personale che non abbia ancora superato il periodo di prova.
La richiamata norma, infatti non limita il riconoscimento del beneficio delle 150 ore di permesso ivi previsto solo a favore dei dipendenti del Comparto che abbiano perfezionato il periodo di prova.
Al riguardo, si ricorda che, secondo un principio di carattere generale, il dipendente in prova ha gli stessi diritti e doveri degli altri dipendenti, salvo eventuali espresse deroghe stabilite dalla disciplina contrattuale che, nel caso specifico, non sono contemplate.
Per quanto concerne l’incidenza delle assenze imputabili a fruizione dei predetti permessi per diritto allo studio sull’istituto giuridico del periodo di prova si ricorda che, come espressamente precisato dall’art. 20, commi 4 e 5 del CCNL del 21 maggio 2018, “ai fini del compimento del periodo di prova si tiene conto del solo servizio effettivamente prestato” e il medesimo periodo di prova deve considerarsi sospeso “in caso di assenza per malattia e negli altri casi di assenza previsti dalla legge o dal CCNL”.
Cassazione: licenziamento può essere ritorsivo anche in caso di superamento del comporto
Con l’ordinanza n. 2414 del 27.01.2022, la Cassazione afferma che l’esistenza di un motivo legittimo posto alla base del recesso datoriale non esclude la nullità del provvedimento espulsivo ove venga accertata la finalità discriminatoria dello stesso.
Possibile il differimento della prova orale se il candidato non può intervenire per motivi di salute
"Per giurisprudenza pacifica il candidato alla prova orale che comunichi tempestivamente il proprio stato di salute obiettivamente ostativo a sostenere l’esame deve essere ammesso a una sessione suppletiva, non derivando l’assenza da causa a lui imputabile – non possono, peraltro, essere ricondotte alla indicata giurisprudenza le recenti vicende ricordate dal ricorrente in memoria afferenti al vincolo legislativo impeditivo ai sensi del rispetto della normativa Covid. Per tali ragioni, il ricorso in esame deve essere accolto e annullata la disposta esclusione, con ogni effetto nei confronti della approvata graduatoria; le spese del giudizio possono compensarsi in ragione della peculiarità della vicenda."
L’utilizzo dei permessi per diritto allo studio oltre il limite annuale può essere compensato con ore di straordinario a recupero non ancora fruite?
Con riferimento al quesito posto, fermo restando che la regola contrattuale contenuta all’art. 45, comma 9, del CCNL comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, prevede che, in mancanza delle certificazioni attestanti la partecipazione o il superamento degli esami sostenuti, i permessi già fruiti sono considerati come aspettativa per motivi famigliari, si ritiene che, nel caso di specie, essendoci delle prestazioni straordinarie non ancora compensate o liquidate, effettuate nell’anno dallo stesso dipendente,sia quanto più ragionevole accogliere la richiesta in oggetto
Bonus nido 2022, come presentare le domande
L’INPS, con un comunicato in data odierna, ha reso nota la messa online della procedura per la richiesta del bonus nido 2022, cui successivamente seguiranno le istruzioni operative con una circolare ad hoc. Per l’erogazione del bonus nido 2022 l’Istituto terrà conto dell’ordine delle presentazioni delle domande, quindi chi è interessato dovrà tenere sotto controllo l’avvio ufficiale della presentazione per via telematica delle domande per non rischiare di perdere l’opportunità. Il beneficio è rivolto ai genitori di figli nati, adottati o affidati fino a tre anni d’età (compiuti nel periodo tra gennaio e agosto 2022) e consiste in un bonus per sostenere: • le spese per l’asilo nido • un contributo per il supporto presso la propria abitazione, in caso di bambini impossibilitati a frequentare l’asilo perché affetti da gravi patologie che compiono tre anni entro il 31 dicembre 2022. Le domande possono essere presentate utilizzando il servizio online dedicato sul sito INPS oppure rivolgendosi ai patronati. Gli importi dei contributi sono stabiliti in base all’ ISEE minorenni. In assenza di ISEE valido viene concesso l’importo minimo. La domanda per il Bonus asilo nido deve essere presentata dal genitore che sostiene l’onere del pagamento delle rette scolastiche e deve indicare le mensilità relative ai periodi di frequenza scolastica, compresi tra gennaio e dicembre 2022, per le quali si richiede il beneficio. Per ottenere il contributo è necessario presentare la documentazione che attesta l’avvenuto pagamento delle singole rette. La domanda di contributo per l’introduzione di forme di supporto domiciliare deve essere presentata dal genitore convivente con il figlio per il quale è richiesta la prestazione ed essere accompagnata da un’attestazione del pediatra che dichiari per l’intero anno l’impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido a causa di una grave patologia cronica. Per usufruire del beneficio per più figli è necessario presentare una domanda distinta per ciascun bambino. Nel caso in cui sia già presente in procedura una domanda di Bonus asilo nido presentata nel 2021, la domanda per il 2022 potrà essere inoltrata confermando o modificando i dati esistenti. Nella Circolare n. 27 del 14.02.2020 sono indicati gli importi del contributo, calcolati in base all’ ISEE del richiedente, e le modalità di erogazione. All’interno del servizio è presente un video tutorial che fornisce tutte le informazioni necessarie e illustra le fasi della presentazione della domanda. BONUS NIDO 2022: GLI IMPORTI EROGATI Di seguito si riportano gli importi massimi concedibili in base all’ISEE minorenni in corso di validità e la loro relativa parametrazione mensile: • ISEE minorenni fino a 25.000 euro: budget annuo 3.000 euro (importo massimo mensile erogabile 272,72 euro). Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (272,72 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 272,70 euro, per non superare il tetto annuo di 3.000 euro per minore. • ISEE minorenni da 25.001 euro fino a 40.000 euro: budget annuo 2.500 euro (importo massimo mensile erogabile 227,27 euro). Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (222,27 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 227,20 euro, per non superare il tetto annuo di 2.500 euro per minore. • ISEE minorenni da 40.001 euro: budget annuo 1.500 euro (importo massimo mensile erogabile 136,37 euro). Nel caso di pagamento di dieci mensilità erogate al massimo dell’importo mensile concedibile (136,37 euro), l’undicesima mensilità sarà erogata per un importo massimo di 136,30 euro, per non superare il tetto annuo di 1.500 euro per minore. Il contributo mensile erogato dall’Istituto non potrà comunque eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta. Il premio asilo nido non è cumulabile con la detrazione fiscale per la frequenza degli asili nido prevista dal citato articolo 2, comma 6, della legge n. 203/2008. L’INPS comunicherà tempestivamente all’Agenzia delle Entrate l’avvenuta erogazione. Nella domanda telematica il richiedente sarà pertanto tenuto ad autocertificare l’esistenza di tale condizione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000.
AGENZIA DELLE ENTRATE PROGRAMMA DI PUBBLICAZIONE DI BANDI DI CONCORSO PER L’ANNO 2022
PRIMO SEMESTRE Concorso per il reclutamento di circa 100 funzionari tecnici Profilo funzionario tecnico: Cura lo svolgimento degli atti che presentano elevata specializzazione tecnica, difficoltà e complessità nei processi catastali, cartografici, estimativi e dell’Osservatorio del mercato immobiliare. Titoli: Iscrizione alla sezione A dell’Albo di ingegnere o di architetto. Materie d’esame: a) Geodesia, Topografia e Cartografia; b) Scienza e tecnica delle costruzioni; c) Strumenti e tecniche estimali ed elementi di economia immobiliare; d) Normativa in materia di Catasto; e) Legislazione in materia di edilizia e urbanistica; f) Elementi di diritto amministrativo; g) Elementi di diritto tributario; h) Normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. • Concorso per circa 500 Assistenti tecnici Profilo assistente tecnico: In possesso di specifiche conoscenze teoriche e pratiche, fornisce supporto nei processi catastali, cartografici, estimativi e dell’Osservatorio del mercato immobiliare. Titoli: Abilitazione all’esercizio della professione di geometra o perito industriale. Materie d’esame: a) Geodesia, Topografia e Cartografia; b) Scienza e tecnica delle costruzioni; c) Strumenti e tecniche estimali ed elementi di economia immobiliare; d) Normativa in materia di Catasto; e) Elementi di legislazione in materia di edilizia e urbanistica; f) Elementi di diritto amministrativo; g) Elementi di diritto tributario. SECONDO SEMESTRE Concorsi da espletare - anche con più bandi - per circa 2000 funzionari tributari Profilo Funzionario: Esperto in materia fiscale con conoscenze specifiche in materia tributaria e contabilità aziendale Titoli: Lauree di tipo giuridico-economiche Materie di esame: a) diritto tributario; b) diritto civile e commerciale; c) diritto amministrativo; d) contabilità aziendale; e) organizzazione e gestione aziendale; f) scienza delle finanze; g) elementi di statistica. • Concorso per 60 assistenti informatici da inquadrare nella seconda area F3. Profilo assistente informatico: Si occupa della gestione operativa e della manutenzione del sistema informatico locale, fornendo supporto agli utenti sia in ambito tecnico (HW) che applicativo (SW). A tal fine abilita gli utenti ad accedere alle applicazioni, gestisce e monitora i malfunzionamenti e si occupa degli adempimenti connessi alla sicurezza ICT. Inoltre presidia e supporta gli interventi di manutenzione e di potenziamento delle infrastrutture effettuati dai fornitori. Titoli: Diploma di scuola secondaria di secondo grado. Materie di esame: a) Gestione sistemistica dei sistemi client e dei software di Office Automation (sistema operativo MS Windows e Suite MS Office); b) Principali hardware di uso comune negli uffici e software di base (conoscenza di base); c) Protocolli di rete, dispositivi ed architetture di rete locale e geografica; d) Principi di sicurezza informatica, conoscenza delle principali minacce informatiche tecniche e umane, contromisure organizzative e tecnologiche di contenimento e risoluzione incidenti.
Sanzioni disciplinari: l’amministrazione deve riammettere in servizio il dipendente pubblico assolto in sede penale
In mancanza di una disposizione di riammissione del dipendente in servizio, non può configurarsi a carico di quest'ultimo un addebito di assenza ingiustificata. Cass. civ., sez. lav., sent., 22 febbraio 2022, n. 5813
Sentenza n. 250 del 21/12/2021 Impiego pubblico – contratti a termine – stabilizzazione – non fondatezza
La Corte Costituzionale dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art.209 , del d.lgs. n. 75/2017, sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche, nella parte in cui esclude i lavoratori somministrati dalla “stabilizzazione” mediante diretta assunzione a tempo indeterminato presso la pubblica amministrazione utilizzatrice, secondo la modalità prevista dal comma 1 della medesima. La Corte aveva già precedentemente chiarito che la diversificazione, tra il settore pubblico e il settore privato, della disciplina dei rimedi dell’inosservanza delle regole imperative sul contratto di lavoro a termine non discrimina o riduce la tutela attribuita al pubblico dipendente bensì integra, con conseguenze di carattere esclusivamente risarcitorio, l’esigenza di rispettare quanto previsto dall’ultimo comma dell’art. 97 Cost., secondo cui agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso nel rispetto del principio di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione (art. 36 del d.lgs. n. 165/2001). Le procedure di stabilizzazione introdotte dal legislatore a seguito della cronicizzazione disituazioni di precariato hanno introdotto procedure derogatorie rispetto a quello ordinario del pubblico concorso di “stabilizzazione” finalizzate all’obiettivo dell’assorbimento dei lavoratori precari nel personale stabile con contratti a tempo indeterminato, inserendo però un percorso riservato ad una platea ristretta di soggetti, che risultino in possesso di determinati requisiti e abbiano maturato un determinato periodo di esperienza lavorativa in ambito pubblico, secondo dettagliate disposizioni previste da specifiche leggi.
Al personale di altro ente, utilizzato a tempo parziale per l’esercizio di un servizio in convenzione ex art. 30 del TUEL, è ancora possibile riconoscere, a carico dell’ente di destinazione, le incentivazioni economiche di cui agli artt. da 13 a 15 e 19 del CCNL 22.01.2004, previa contrattazione dei criteri di cui all’art.14, comma 3, del CCNL del 22/01/2004?
Con riferimento al quesito in oggetto, innanzitutto si osserva che, per effetto della previsione contenuta all’art. 3, comma 7, del CCNL comparto Funzioni Locali del 21/05/2018, ai sensi della quale “Le clausole del presente titolo sostituiscono integralmente tutte le disposizioni in materia di relazioni sindacali previste nei precedenti CCNL”, la materia oggetto di contrattazione decentrata integrativa citata all’art.14, comma 3, del CCNL del 22/01/2004 è da ricondurre, nell’ambito del nuovo quadro regolativo, alle forme di incentivazioni economiche di cui all’art. 7, comma 2 (ad esempio alla lett. b) “criteri per l’attribuzione dei premi correlati alla performance”) del medesimo CCNL del 21/05/2018. Pertanto, si ritiene ancora possibile riconoscere al personale utilizzato a tempo parziale per funzioni e servizi in Convenzione, ex art. 30 del D.lgs. 267/00, una incentivazione economica a carico del fondo dell’ente utilizzatore.
Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale Appello sentenza n. 7/2022 Enti Locali - responsabilità erariale - Incarico dirigente non in possesso dei requisiti richiesti bando - Danno erariale
I magistrati contabili intervengono riformando la sentenza dei giudici di primo grado, in merito all’attribuzione di un incarico dirigenziale a soggetto non in possesso dei requisiti stabiliti dal bando, nello specifico in possesso di diploma di laurea diverso da quello previsto dall’avviso pubblico. La motivazione adottata dai giudici d’appello rileva che “l’amministrazione esercitando prerogative ad essa riservate, ha definito attraverso l’avviso pubblico di selezione, recante la specificazione dei requisiti di partecipazione, il bacino di appartenenza dei potenziali candidati, selezionando, in base agli studi effettuati e alle esperienze maturate i profili ritenuti adatti alla posizione da ricoprire. Pertanto l'assunzione di un soggetto che non rispondeva al profilo richiesto, oltre che pregiudicare i possibili interessati che, pur trovandosi nelle medesime condizioni del soggetto poi assunto, non avevano fatto domanda di partecipazione rispettosi della rigidità dei requisiti ostentati nell'avviso, ed essere di nocumento per la stessa amministrazione che si è preclusa la possibilità di vagliare altri potenziali candidati, ha dato luogo ad una mortificazione del buon senso gestionale ed a un pregiudizio ai principi di buon andamento dell'azione amministrativa, talmente intensi da non poter essere attenuati attraverso la valutazione di eventuali effetti positivi derivanti dall'attività del dirigente.” Il Collegio, relativamente al danno erariale emergente dalla condotta illecita, ha evidenziato che “deve essere esclusa la responsabilità del dirigente del personale, giudicato colpevole di aver redatto l'avviso ed aver approvato i verbali rimessi dalla Commissione. Infatti, la non coerenza tra il contenuto dell'avviso ed il risultato della selezione non è frutto di apporti causali alla medesima riconducibili: per un verso, la redazione dell'avviso è, contrariamente all'assunto dell'Organo requirente, del tutto neutro rispetto agli esiti della selezione e, per altro verso, la mera presa d'atto delle valutazioni compiute dalla commissione e dal sindaco non implica una manifestazione di adesione ai risultati di quelle valutazioni”
EVASORI, PRIMA CASA CONFISCABILE
La prima casa può essere confiscata al presunto evasore fiscale. Infatti, il limite all'adozione della misura riguarda l'unico immobile di proprietà, che è un concetto ben diverso. Ma non basta. Neppure il fondo patrimoniale salva dal sequestro. È quanto affermato dalla Corte di cassazione che, con la sentenza numero 6765 del 25 febbraio 2022, ha respinto il ricorso di un imprenditore accusato di evasione fiscale e sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte.
BONUS REVISIONE AUTO 2022, DOMANDE AL VIA DAL 1° MARZO
Dal primo marzo sarà possibile chiedere il bonus (€ 9,95) per quelle eseguite dal 01/01/22. Il diritto al rimborso viene certificato in seguito alla verifica sulla regolarità della richiesta ed è concesso ai proprietari per un solo veicolo e per una sola volta. Il rimborso, che viene accreditato direttamente sul conto corrente, si chiede tramite accesso alla piattaforma ‘Bonus veicoli sicuri’ attraverso l’identità digitale Spid e compilare il modulo disponibile.
LA RESIDENZA DI FATTO NON APRE AI BENEFICI FISCALI “PRIMA CASA”
Benefici fiscali per l’acquisto della prima casa previsti dall’art. 16 del DL n. 155 del 1993 – Spettano unicamente a chi dimostra in base ai dati anagrafici di risiedere o lavorare nel Comune dove ha acquistato l’immobile – Non rileva la residenza di fatto, pertanto, non può desumersi dai documenti di spesa in luogo della certificazione anagrafica. Cassazione civile, sezione VI – 5 Ordinanza n. 4839 del 15 febbraio 2022 (udienza 16 novembre 2021).
Il Coordinamento Nazionale
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