Si stanno mettendo le mani avanti?
L'ispettorato Nazionale del Lavoro, nel giro di pochi giorni pubblica una nuova circolare riguardante nuovamente il D.L. 146/21 che a breve sarà convertito in legge.
La precisazione che è di maggior interesse è sicuramente il punto 3:
3. Mancata formazione ed addestramento
Il provvedimento di sospensione va adottato solo quando è prevista la partecipazione del
lavoratore sia ai corsi di formazione sia all’addestramento.
Tali circostanze sono rinvenibili in riferimento alle seguenti fattispecie del TUSL:
● Articolo 73, in combinato disposto con art. 37, nei casi disciplinati dall'accordo StatoRegioni del 22/02/2012 (utilizzo di attrezzatura da lavoro);
●Articolo 77, comma 5 (utilizzo di DPI appartenenti alla III categoria e dispositivi di
protezione dell’udito);
● Articolo 116, comma 4 (sistemi di accesso e posizionamento mediante funi);
● Articolo 136, comma 6 (lavoratori e preposti addetti al montaggio, smontaggio, trasformazione di ponteggi);
● Articolo 169 (formazione e addestramento sulla movimentazione manuale dei carichi).
Lo specificare in quali casi adottare la sospensione è di fondamentale importanza in quanto la lettura dell'art. 13 del D.L. 146/21 unita alla definizione data dall'INAIL all'addestramento, poneva sicuramente alcuni dubbi:
Informazione, formazione e addestramento
Tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza sul lavoro sono da informare e da formare sui rischi presenti e le misure di prevenzione e protezione da adottare. In base alle attività svolte può essere necessario anche un addestramento. (fonte INAIL)
Le differenze tra informazione, formazione e addestramento possono essere esemplificate nell’elenco che segue:
informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi nel ambiente di lavoro;
formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire alle lavoratrici ed ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e identificazione, riduzione e gestione dei rischi. La formazione deve avvenire in occasione ad esempio dell’introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie e deve essere periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi oppure all’insorgenza di nuovi rischi;
addestramento: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro. L’addestramento viene effettuato da persona esperta, sul luogo di lavoro e durante l’orario di lavoro. Esso non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.
Quindi tutto chiaro? Forse sì, ma sarà meglio aspettare la conversione in legge.
Comments